OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’ORDINE
decreto Semplificazioni
(D.L. 16 luglio 2020, n. 76)
Decreto semplificazioni: obbligo di comunicazione del domicilio digitale per i professionisti D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO)
Art. 37. Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
…omissis… e) il comma 7 -bis è sostituito dal seguente: “7 -bis . Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio; …omissis…
Ai sensi della normativa vigente, l’OPI invita tutti gli Iscritti a provvedere sollecitamente a COMUNICARE il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) anche personale inviando una e-mail con il proprio indirizzo PEC a [email protected] , qualora non l’avessero già fatto.
Laddove l’Iscritto non avesse un indirizzo PEC personale e vuole usufruire di quello messo a disposizione gratuitamente dall’OPI di AOSTA, deve inviare una mail a [email protected] indicando obbligatoriamente:
cognome nome
codice fiscale
recapito cellulare
indirizzo di residenza
Successivamente riceverà per e-mail le istruzioni per l’attivazione del suo nuovo indirizzo PEC
L'Opi di Aosta mette gratuitamente a disposizione degli iscritti una casella PEC (Posta Elettronica Certificata).
decreto Semplificazioni
(D.L. 16 luglio 2020, n. 76)
Decreto semplificazioni: obbligo di comunicazione del domicilio digitale per i professionisti D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO)
Art. 37. Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
…omissis… e) il comma 7 -bis è sostituito dal seguente: “7 -bis . Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio; …omissis…
Ai sensi della normativa vigente, l’OPI invita tutti gli Iscritti a provvedere sollecitamente a COMUNICARE il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) anche personale inviando una e-mail con il proprio indirizzo PEC a [email protected] , qualora non l’avessero già fatto.
Laddove l’Iscritto non avesse un indirizzo PEC personale e vuole usufruire di quello messo a disposizione gratuitamente dall’OPI di AOSTA, deve inviare una mail a [email protected] indicando obbligatoriamente:
cognome nome
codice fiscale
recapito cellulare
indirizzo di residenza
Successivamente riceverà per e-mail le istruzioni per l’attivazione del suo nuovo indirizzo PEC
L'Opi di Aosta mette gratuitamente a disposizione degli iscritti una casella PEC (Posta Elettronica Certificata).